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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.08. in Assemblea riferita al C. 2895-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2015  [ apri ]
3.08.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Insegnanti di sostegno).

  1. Sulla base dell'accertamento degli autistici in età scolastica, e fino anche all'eventuale frequenza dell'università, gli uffici scolastici regionali garantiscono, senza interruzione didattica, in maniera continuativa e stabile per tutto il percorso formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado e, successivamente, fino al compimento degli studi secondari di secondo grado, la presenza di insegnanti di sostegno per gli autistici.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i distretti socio-sanitari sono tenuti a rilasciare i certificati che attestano la diagnosi di autismo e la necessità di un insegnamento di sostegno in tempi compatibili con la formazione della graduatoria da parte dell'ufficio scolastico regionale per l'avvio dell'anno scolastico.
  3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana apposite direttive per l'attuazione del presente articolo.