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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.025. in Assemblea riferita al C. 2895-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2015  [ apri ]
3.025.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con il coinvolgimento delle università, promuove l'istituzione di un nucleo di ricerca avanzata stabile, anche in coordinamento con analoghe strutture a livello di Unione europea, sui disturbi dello spettro autistico e sulle diverse possibili cause e concause, nonché sull'evoluzione della malattia sulla base dell'aggiornamento delle scoperte scientifiche.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, stabilisce le linee guida e gli obiettivi del nucleo di ricerca di cui al comma 1, prevedendo forme di collaborazione specifiche tra il CNR e le università per l'avvio del programma di ricerca.
  3. Ogni anno, in sede predisposizione del documento economico e finanziario, e successivamente in sedi di approvazione della legge di stabilità sono determinate le risorse destinate allo sviluppo delle attività del nucleo di ricerca di cui al presente articolo.