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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.021. in Assemblea riferita al C. 2895-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2015  [ apri ]
3.021.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie, nell'ambito della programmazione delle attività previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, promuovono l'assistenza domiciliare integrata garantendo l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie e ai servizi di riabilitazione, assistenza e orientamento. In ogni distretto socio-sanitario è costituito un gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale che opera a domicilio e in tutti gli altri ambiti della vita sociale della persona con disturbo dello spettro autistico, nel territorio di riferimento, assicurando alle persone con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie un'assistenza efficace e in maniera continuativa.
  2. L'assistenza domiciliare di cui al comma 1 è garantita, anche dopo il compimento della maggiore età della persona affetta da disturbo dello spettro autistico e nel percorso di inserimento sociale e lavorativo.
  3. Il gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale di cui al comma 1 garantisce:
   a) la continuità e la qualità del percorso riabilitativo e terapeutico della persona con disturbo dello spettro autistico;
   b) la presa in carico globale della famiglia e il suo coinvolgimento in tutto il percorso riabilitativo e terapeutico;
   c) il coordinamento degli interventi individuati per il conseguimento degli obiettivi, prevedendo apposite verifiche dei risultati delle attività messe in atto nell'ambito di ciascun intervento;
   d) il raccordo del sistema integrato dei servizi socio-sanitari per le persone con disturbi dello spettro autistico.

  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, prevedono la dotazione organica del gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di intervento alle quali il gruppo multidisciplinare deve attenersi.
  5. I distretti socio-sanitari, sulla base del numero di persone con disturbi dello spettro autistico residente, tenuto conto dell'età e del livello evolutivo della malattia, predispongono specifici piani di intervento di presa in carico individuale tenuto conto delle linee guida regionali di cui all'articolo 2 della presente legge.