Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Le persone con disturbi dello spettro autistico dall'inizio del loro percorso formativo e didattico, eventualmente fino all'accesso a corsi universitari hanno diritto alla garanzia della continuità didattica e formativa attraverso la presenza di insegnanti di sostegno.
2. Il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari emanano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri attraverso i quali sono garantiti gli insegnanti di sostegno per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, e definiscono contestualmente i requisiti minimi professionali degli operatori socio sanitari e scolastici che operano in strutture pubbliche o private con persone con disturbi dello spettro autistico.