Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di sviluppare la socialità tra i bambini di età inferiore ai cinque anni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, prevedono con decreto le forme e le modalità di detrazioni fiscali relativamente ai costi sostenuti dai genitori per far svolgere attività ludico-sportive ai loro figli.