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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.010. in Assemblea riferita al C. 2895-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2015  [ apri ]
3.010.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Programma sperimentale di co-terapia mediante ricorso alla pet teraphy).

  1. I programmi per la cura e per la tutela delle persone con disturbi di tipo autistico richiedono un cambiamento di paradigma nell'approccio alla disabilità imperniato sulla persona, sui suoi diritti, sulla sue necessità e potenzialità. Al fine di dare la migliore curi ai pazienti afflitti da tale malattia si prevede un programma sperimentale di cura ricorrendo anche alla pet teraphy. Esso è considerato come un efficace metodo di co-terapia da attuarsi in affiancamento con le terapie tradizionali mediante il ricorso a trattamenti svolti con assistenza degli animali domestici per migliorare lo stato di salute dei pazienti nel quale l'animale diventa co-terapeuta nel processo di guarigione, rivestendo il ruolo di mediatore emozionale e catalizzatore dei processi socio-relazionali. Il principio fondamentale su cui si articola la pet therapy è il soddisfacimento del bisogno d'amare, d'affetto e di legami interpersonali che l'animale co-terapeuta è in grado di fornire al paziente. L'animale agisce come soggetto attivo che crea con la persona trattata uno scambio reciproco fatto di emozioni e di stimoli che provocano cambiamenti ed effetti positivi. I meccanismi d'azione che caratterizzano il programma di pet therapy vertono sulla relazione tra la sfera affettivo-emotiva e quella biologica. I meccanismi emozionali innescati favoriscono il miglioramento delle condizioni cliniche del paziente poiché inducono a modificazioni neuroendocrine, con una base d'azione biologica che segue i medesimi percorsi biochimici e nervosi dovuti al rilassamento psico-fisico. Gli animali, trovando un canale preferenziale per entrare in contatto con i pazienti, possono riuscire a sbloccare condizioni patologiche cronicizzate negli anni.
  2. Si prevede l'utilizzabilità degli animali a condizione che sia garantito il monitoraggio di un veterinario con competenze in materia di comportamento animale, supervisionato da operatori con adeguata formazione e programmata sulla base delle caratteristiche della persona e dell'animale, nelle strutture sanitarie, con particolare riguardo ai reparti di pediatria, nei centri di pet therapy abilitati nonché presso le persone inserite in programmi di assistenza domiciliare integrata, di animali domestici anche di proprietà delle persone che a diverso titolo sono ospiti delle strutture stesse. Il coinvolgimento degli animali nell'attività e nella terapia assistita ai pazienti afflitti da disturbi di tipo autistico deve rispettare le loro attitudini ed essere praticato nel pieno rispetto delle loro caratteristiche etologiche.
  3. Ai fini della presente articolo si intendono:
   a) per attività assistite dagli animali gli interventi relazionali di tipo curativo, educativo, didattico, formativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita del paziente e realizzati da gruppi di lavoro interdisciplinari qualificati, con l'aiuto di animali e in possesso di adeguati requisiti definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) per terapie assistite dagli animali gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva e cognitiva conseguente alla patologia autistica, praticati da gruppi di lavoro interdisciplinari di cui fanno parte un medico, un veterinario, uno psicologo e un conduttore di animali quali cani, cavalli e altri considerati idonei, con esperienza nel settore della pet therapy, con l'aiuto di animali specificamente educati e preparati nell'ambito di sedute terapeutiche che si attengano ai requisiti definiti nel decreto ci cui alla lettera a) e possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistenziali, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, o in altri luoghi idonei.

  4. Tutti gli animali coinvolti in attività e terapie assistite devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, la capacità di collaborare con il proprio conduttore e l'attitudine a partecipare al programma sperimentale. Le prestazioni non devono comportare danni per gli animali.
  5. Gli animali sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute, e in generale di benessere, richieste ai fini del loro impiego, da parte del medico veterinario.