Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, deve tener conto, con principio prudenziale e precauzionale, nonché prendere atto e avvalersi, su mera presentazione effettuata con ogni mezzo idoneo a garantirne la pubblica conoscenza, delle osservazioni provenienti e/o ricevute da altre pubbliche amministrazioni anche locali, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, nonché organizzazione non governativa, comitati e associazioni che si siano spese per la difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini di Taranto e dei comuni limitrofi all'area industriale dell'ILVA, secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.