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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.02.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2894

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/02/2015  [ apri ]
6.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis.
(Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area del Sulcis Iglesiente).

  1. Il Commissario straordinario di cui al decreto 347/2003 è nominato commissario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del Sulcis Iglesiente, da nominare tra funzionari della Regione Sardegna o dello Stato, ad esclusione di soggetti che abbiano svolto attività istituzionali e politiche, è incaricato di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area del Sulcis Iglesiente, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio del Sulcis Iglesiente. Il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Sulcis Iglesiente di cui all'articolo 5-bis del presente decreto.
  2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure di cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, le risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area del Sulcis Iglesiente.
  3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per fa bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi.
  4. Il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, può avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.