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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.8.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2894

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/02/2015  [ apri ]
3.8.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale e assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare, in deroga alle soie facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto delle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione dei processi di riordino di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, l'Arpa Puglia a procedere, per l'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo dei 60 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni, dispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.
  5-ter. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, valutato in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.