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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.02.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2894

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/02/2015  [ apri ]
3.02.
inammissibile

  È aggiunto il seguente articolo:
  Art. 3-bis. (Disposizioni finanziarie per l'area del Sulcis iglesiente e gli stabilimenti di alluminio primario). – 1. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al Piano del Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria, oltre alla titolarità della o delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto legge n. 61, come modificato dal comma 1, è altresì titolare di altre contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:
   a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica;
   b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale;
   c) le risorse provenienti dalle sanzioni europee in materia di aiuti di Stato legate alle tariffe elettriche, con particolare riferimento alla cosiddetta sanzione Alcoa.

  2. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate.
  3. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
  4. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a sottoscrivere con tutti i soggetti coinvolti un atto convenzionate di definizione delle obbligazioni ambientali di natura transattivo e definitivo e non è soggetta ad azione revocatoria. Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario.