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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.59.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2894

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/02/2015  [ apri ]
2.59.

  Al comma 2, sostituire i primi due periodi con i seguenti:
  2. Relativamente al rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), da redigere in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di cui al comma 1, articolo 1-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, provvede ad apportare eventuali opportune modifiche al decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione dei danno sanitario (VDS), al fine di garantire che il medesimo rapporto VDS sia redatto periodicamente durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA). Sono comunque fatte salve, laddove presenti e più restrittive, le normative regionali in materia di valutazione del danno sanitario. A seguito dei rapporto di valutazione del danno sanitario, l'AIA sarà soggetta a riesame ai sensi del successivo periodo.