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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.116.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2894

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/02/2015  [ apri ]
2.116.

  Al comma 8, aggiungere infine, i seguenti periodi: Fino alla compensazione dei crediti vantati dalle società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A., anche per il periodo dell'amministrazione straordinaria, si applicano altresì l'articolo 4, comma 3 e l'articolo 5 dei decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Inoltre, per le imprese di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, la procedura di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica anche ai versamenti e agli adempimenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP, IRES, INAIL ed INPS.
  Nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi si applica, altresì, l'articolo 53 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Essendo l'attività di autotrasporto di fondamentale strategia per l'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 111 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene riconosciuta la natura prededucibile ai crediti vantati dalle società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A. prima del deposito della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1997, n. 270, di accertamento dello stato di insolvenza, ai finì del rimborso allo Stato da parte della struttura commissariale. Al relativo onere pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2015, e 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla Quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione dei finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.