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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.112.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2894

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/02/2015  [ apri ]
2.112.
inammissibile

  Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:
  8-quater. Per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE e che hanno sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti da eventi sismici o atmosferici eccezionali nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione dell'intera rata dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. All'onere derivante dalla presente disposizione pari 150 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituito ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 2011.