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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2894

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/02/2015  [ apri ]
2.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disciplina relativa agli stabilimenti per la produzione di Alluminio primario di interesse strategico nazionale).

  1. In considerazione dell'interesse strategico nazionale degli stabilimenti di alluminio primario gli stabilimenti Alcoa S.p.a. di Portovesme e di Fusina operano nell'ambito del settore dei servizi pubblici essenziali e costituiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
  2. Gli stabilimenti Alcoa spa sono ammessi all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347/2003. Il commissario straordinario di cui al decreto 347/2003 subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 23 aprile 1993 relativo al Piano di disinquinamento per il risanamento dei territorio del Sulcis Iglesiente, costituito dai Comuni di Carbonia, Gonnesa, Portoscuso, Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu e già dichiarato «Area ad elevato rischio di crisi ambientale", con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990, a norma dell'articolo 6 della legge n. 305/1989;
  4. L'attività di gestione degli stabilimenti ricadenti nell'area di cui al comma precedente è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici da adottarsi d'intesa con le regioni a Statuto speciale,
  5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano del Commissario straordinario di cui al decreto 347/2003 il procedimento è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo.
  6. Il riferimento alla gestione commissariate si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.