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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.42.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2894

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/02/2015  [ apri ]
1.42.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che, in ogni caso, i predetti atti e pagamenti non abbiano dato luogo ad attività pubblica e privata in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, o in modo da violare norme imperative, doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, nonché, in generale, a condizione che essi siano conformi al principio della par condicio creditorum e alla disciplina contenuta nei capi primo, secondo e quinto del titolo terzo del libro sesto del codice civile in materia di responsabilità e garanzia patrimoniale, di cause di prelazione e conservazione delle stesse.