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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.9. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2892

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2016  [ apri ]
1.9.

  Sostituirlo con il seguente:
  L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 52. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa».