Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 59 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi dell'articolo 52, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore, riferito alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, è stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto.