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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.25. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2892

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2016  [ apri ]
1.25.

  Al comma 1 premettere il comma:
  «01. Dopo il primo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: «Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui l'offesa, rivolta all'integrità ed incolumità fisica della persona e sia arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa o sia rivolta con violenza o minaccia ad offendere, ovvero con l'uso di armi ovvero da parte di persona travisata, o da un gruppo di persone».