Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 52 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) in fine al terzo comma, dopo la parola: «imprenditoriale» sono aggiunte le parole: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa».