Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti infine i seguenti commi:
«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma.
La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì ai soggetti che intervengono in soccorso, purché la difesa sia proporzionata all'offesa».