All'emendamento 1.100 sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui l'offesa è arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa o quando l'ingresso nei luoghi di cui all'articolo 614 sia stato posto in essere da persona travisata o armata o, comunque sia avvenuta con effrazione o violenza o minaccia».