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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2892

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2016  [ apri ]
1.3.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 59 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi dell'articolo 52, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore, riferito alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, è stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto.