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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.24. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2892

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2016  [ apri ]
1.24.

  Sostituirlo con il seguente:
  All'articolo 59 del codice penale è aggiunto il seguente comma: «Nei casi previsti dall'articolo 52, secondo comma, la punibilità è sempre esclusa quando l'errore sulla situazione di pericolo o sui limiti imposti dalla necessità è conseguenza del grave turbamento psichico determinato dal comportamento della persona contro cui è diretto il fatto, salvo che l'offesa cagionata risulti manifestamente sproporzionata».