Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. All'articolo 52, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma.»;
b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e difesa legittima domiciliare».