Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» sono aggiunte le seguenti: «in ogni caso»;
b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e difesa legittima domiciliare».