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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.25. in Assemblea riferita al C. 2892-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2016  [ apri ]
1.25.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;
   b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa».