Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;
b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa».