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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.23. in Assemblea riferita al C. 2892-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2016  [ apri ]
1.23.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Modifica all'articolo 55 del codice penale). – 1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto».