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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.20. in Assemblea riferita al C. 2892-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2016  [ apri ]
1.20.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la punibilità non è esclusa solo se l'errore è determinato da colpa grave, tenuto anche conto della condotta della persona contro cui è diretto il fatto».