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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.16. in Assemblea riferita al C. 2892-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2016  [ apri ]
1.16.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone.»;
   b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e difesa legittima domiciliare».