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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.14. in Assemblea riferita al C. 2892-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2016  [ apri ]
1.14.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, o che il fatto sia stato commesso per concitazione o paura»;
   b) al secondo comma, lettera b), le parole: «non vi è desistenza e» sono soppresse.