Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, o che il fatto sia stato commesso per concitazione o paura»;
b) al secondo comma, lettera b), le parole: «non vi è desistenza e» sono soppresse.