Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, anche limitatamente ad una sola delle operazioni richieste dal cliente, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente con il pagamento di un importo pari al cinque per cento della disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento per ogni giorno di ritardo e per in periodo massimo di trenta giorni. La misura del risarcimento di cui al precedente comma è raddoppiata per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno.