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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.108.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/03/2015  [ apri ]
4.108.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding» sono inserite le seguenti: «ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580»;
   b) al comma 16, sono soppresse le seguenti parole: «Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247»;

  11-ter. All'articolo 32, comma 7, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: «entro il primo marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo settembre di ogni anno».
  11-quater. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni nel capitale delle imprese assunte beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una Società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle Disposizioni Generali dovute all'investitore non sono versate per il periodo eccedente i 7 anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.
  11-quinquies. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel periodo di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dello stesso decreto, gli importi di cui al precedente comma sono innalzati da euro 15.000 ad euro 50.000».