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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.043.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2015  [ apri ]
8.043.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine la richiesta si intende accolta».

I Relatori