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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.040.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
8.040.
inammissibile

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 12-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. All'interno del percorso di recupero delle famiglie e delle piccole e medie imprese di cui alla presente legge, il Giudice, nel caso in cui ritenga non siano state rispettate le condizioni previste dall'articolo 124-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni nonché della direttiva della Comunità Europea n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008, può irrogare una sanzione agli Istituti eroganti il credito pari alla concorrenza del credito stesso o con l'annullamento del relativo contratto».