Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Svolgimento in forma associata di attività professionali).
1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.