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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.038.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
8.038.
inammissibile

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Svolgimento in forma associata di attività professionali).

  1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.