Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Investimenti per la valorizzazione del patrimonio pubblico).
1. Al fine di favorire gli investimenti, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 alla Tabella: Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Articolo 1, dopo il numero 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d'interesse comune».