Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Investimenti connessi ad EXPO 2015).
1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici non rilevano gli impegni e i pagamenti in conto capitale nei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per investimenti regionali connessi e necessari ad opere e mezzi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, così come integrato e sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, e opere necessarie per l'accessibilità ad EXPO 2015 individuate dal Tavolo Lombardia istituito dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, nonché interventi atti a migliorare l'accessibilità ad EXPO 2015 per favorire la mobilità dei visitatori e la fruizione turistica, nei limiti di 150 milioni. Agli effetti finanziari in termini di indebitamento netto si provvede per 80 milioni a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 12-sexies-decies, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, e per 70 milioni tramite riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.