Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Alla Tabella, articolo 1 (Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, è aggiunto il seguente comma:
«2. Atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d'interesse comune».