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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.2.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
7.2.

  Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Il Governo, al fine dell'Istituzione di una società per azioni (di seguito, la «Società») per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese e micro e piccole medie imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese industriali o gruppi di imprese e micro e piccole medie imprese con sede in Italia (di seguito, le «Imprese») che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso articolo 15, dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. La Società, nell'ambito delle proprie funzioni disciplinate al comma 2 del presente articolo, può succedere nel rapporto esistente, anche ridefinendone le condizioni e i termini, tra le micro e piccole medie imprese con le Banche nei casi dell'esercizio da parte delle micro e piccole medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 ai sensi del comma 246 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, per la quota parte di aumento di interessi derivanti dalla sospensione della quota capitale del mutuo e dei finanziamenti e della conseguente loro dilazione.
  A tal fine la Società provvederà attraverso risorse proprie derivanti dalle attività da essa poste in essere ai sensi dei comma 2 del presente articolo e dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni.
   sostituire la rubrica del capoverso articolo 15 con la seguente: (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese» e delle micro e piccole medie imprese);
   sostituire la rubrica dell'articolo 7 con la seguente: (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese e delle micro e piccole medie imprese).