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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.16.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
7.16.

  Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: Lo Statuto prevede che obiettivo della Società è la cessione delle partecipazioni ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto di ciascun investimento entro il termine più breve possibile dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario e comunque entro il termine previsto dallo Statuto medesimo che non può essere superiore a cinque anni. Il mantenimento della partecipazione per un periodo superiore a cinque anni è consentito solo in presenza di circostanze eccezionali e deve essere espressamente autorizzato dall'assemblea dei soci, e con l'approvazione come categoria separata dei soci che non si avvalgono della garanzia dello Stato.