Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Articolo 7-bis.
(Disciplina delle società di leasing e dei contratti leasing).
1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti da parte delle imprese allineando la disciplina delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria a quella vigente negli altri paesi europei, all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «immobili» inserire le seguenti: «e dei contratti di locazione finanziaria»;
b) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Per locazione finanziaria si intende il contratto, diverso da quello di cui al comma 1, con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e io mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza dei contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
8-ter. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, questi deve restituire il bene alla banca o all'intermediario finanziario; a sua volta la banca o l'intermediario finanziario deve corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione del bene dedotto la somma dei canoni scaduti fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto; l'eventuale differenza negativa deve essere invece corrisposta dall'utilizzatore alla banca o all'intermediario finanziario».