Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 1, comma 1-ter della legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a.) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati:
da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresì i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);
ovvero da una società di gestione del risparmio o da un gestore di FIA UE, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) e p) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che: gestiscano organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano come politica di investimento, esclusiva o prevalente, la concessione di finanziamenti; comunichino tale intenzione alla Banca d'Italia; nel caso di GEFIA UE, l'autorità competente del paese di origine attesti che il gestore svolge tale attività nel paese di origine e sia in possesso di un'adeguata struttura tecnico-organizzativa;
b) alla lettera c) le parole: «la banca o l'intermediario finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «la banca, l'intermediario finanziario, la società di gestione del risparmio o il gestore di FIA UE».