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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.32.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
5.32.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole «fino al 30 giugno 2015» sono sostituite con le seguenti «fino al 31 dicembre 2015». Al relativo onere, valutato in 204 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.