Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al comma 9 sostituire le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 304 milioni di euro per il 2016, 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.