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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.09.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
5.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  Art. 28-quinquies. (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.