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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.07.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
5.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione Irap microimprese).

  1. A decorrere dall'anno 2015 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2015.
  4. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  5. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  6. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 4 e 5, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.