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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.95.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.95.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nei limiti di spesa pari a 50 milioni di euro, alle start-up innovative è riconosciuto l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali fatti entrare dalla data di conversione del presente decreto-legge e fino ai 30 giugno 2020.
  10-ter. L'agevolazione di cui al comma 10-bis può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. L'agevolazione è revocata se la start-up innovativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo al loro acquisto.
  10-quater. L'agevolazione è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo spazio economico europeo.
  10-quinquies. Al relativo onere, valutato in 50 milioni per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 si provvede ai sensi della presente disposizione.

  I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 50 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
  Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.