Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:
Art. 27-ter.
(Misure per la riduzione degli oneri amministrativi per start-up innovative).
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, aggiungere il seguente:
«7-bis. Sono escluse dalle disposizioni di cui al precedente comma le start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni».