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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.90.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.90.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:

Art. 27-ter.

(Misure per la riduzione degli oneri amministrativi per start-up innovative).
  1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto per la costituzione di imprese start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata o a responsabilità limitata semplificata di cui al libro quinto, titolo V, capo VII, del codice civile.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di conversione della presente disposizione, è definito il modello standard per l'uso di strumenti finanziari partecipativi per le start-up innovative di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 27.
  3. Il segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni notarili, può autenticare l'atto costitutivo e lo statuto di cui al comma 10-bis e l'atto di trasferimento di quote di partecipazione di cui al comma 10-ter e trasmettere, entro venti giorni, gli atti all'ufficio del registro delle imprese.